Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata con posta elettronica certificata o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida, equivale:
alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario, senza alcuna deroga legislativa
alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente
sempre alla notificazione per mezzo della posta
alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario, salvo che la legge disponga diversamente