Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legge 104/2013 (convertito dalla legge 128/2013), l'Amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime:
progetti della durata di tre mesi, non prorogabili, che prevedono attività di formazione per studenti in difficoltà, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
progetti della durata di otto mesi che prevedono attività di carattere straordinario, da realizzare unicamente con personale docente di ruolo
progetti della durata di un anno, che prevedono attività di carattere straordinario, da realizzare con personale amministrativo, tecnico e ausiliario