Ai sensi dell'art. 55-sexies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., la violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione:
da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
da un minimo di tre giorni fino a un massimo di tre mesi
da un minimo di sei giorni fino a un massimo di tre mesi
da un minimo di sei giorni fino a un massimo di trenta giorni