Ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare che abbia a oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria:
può essere sospeso sino alla definizione del procedimento penale se lo consiglino speciali circostanze
si estingue, ferma restando la possibilità per la P.A. di intervenire nel processo penale per tutelare la proprie ragioni, anche economiche
è sempre sospeso sino alla definizione del procedimento penale
è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale