Ai sensi dell'articolo 1992 del Codice Civile, il debitore che adempie la prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito, ma non titolare del relativo diritto di credito:
è liberato salvo il caso di dolo o colpa grave
è liberato, anche in caso di colpa grave
è liberato, salvo in caso di colpa, anche non grave
non è liberato in alcun caso