Ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 165/2001, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo per la stipula del contratto collettivo integrativo:
l'amministrazione interessata può disciplinare, in via definitiva, sulle materie oggetto del mancato accordo, qualora il protrarsi delle trattative sia di pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa
l'amministrazione interessata non può disciplinare le materie oggetto di mancato accordo anche in caso di pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa
l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo qualora il protrarsi delle trattative sia di pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa
l'amministrazione interessata richiede l'intervento dell'ARAN che provvede, in via sostitutiva, sulle materie oggetto del mancato accordo