In base all'art. 1543 del Codice Civile, la vendita dell'eredità deve farsi, a pena di nullità:
| per atto scritto solo se la vendita riguarda un'eredità giacente | |
| sempre per atto scritto | |
| per atto scritto solo se la vendita ha a oggetto beni immobili | |
| sempre per atto pubblico |