In base all'art. 164 del Codice Penale, la sospensione condizionale della pena NON può essere concessa:
a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
al maggiorenne
al delinquente o contravventore abituale o professionale, salvo che la condanna inflitta sia una pena pecuniaria
al contravventore abituale