In base all'art. 2103 del Codice Civile:
il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquistato o alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte
il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle richieste dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori
il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto, con eventuale diminuzione della retribuzione
il lavoratore deve essere adibito solo alle mansioni per le quali è stato assunto