In base all'articolo 2 del d.lgs 62/2017, la valutazione delle attività alternative alla religione cattolica nel primo ciclo di istruzione, per gli alunni che se ne avvalgono:
è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti
è espressa con giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione
è espressa con voto in decimi riportato sul documento di valutazione
è effettuata soltanto all'atto dello scrutinio intermedio