In base all'articolo 3 dell'Accordo nazionale attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in data 29 maggio 1999, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione:
sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale
sono limitati all'ultima ora di lezione in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale
sono effettuati anche in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale
sono limitati alla prima ora di lezione in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale