In base all'articolo 3 dell'Accordo nazionale attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in data 29 maggio 1999, gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali per le classi non terminali del primo e del secondo ciclo di istruzione:
non devono comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione
non devono comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione
non devono comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a sette giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione
non devono comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a tre giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione