In base all'articolo 3 dell'Accordo nazionale attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in data 29 maggio 1999, gli scioperi brevi:
possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative
possono essere effettuati in tutto l'arco della giornata scolastica o educativa
possono essere effettuati soltanto nel primo mese di attività scolastica o educativa
non sono previsti per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali