In base all'articolo 4 del d.P.R. 122/2009, nel caso in cui il consiglio di classe sospenda il giudizio di un alunno, il giudizio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative, viene formulato:
nello scrutinio finale se la sufficienza non è stata raggiunta in una sola disciplina
nello scrutinio finale se la sufficienza non è stata raggiunta in tre discipline
nello scrutinio finale se la sufficienza non è stata raggiunta in due discipline
in sede di integrazione dello scrutinio finale