In base all'articolo 4 del d.P.R. 122/2009, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe di scuola secondaria di secondo grado può sospendere il giudizio sugli studenti se:
hanno conseguito un voto di comportamento inferiore a sei decimi
hanno conseguito un voto inferiore a quattro decimi in tre o più discipline
non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione
hanno conseguito un voto inferiore a cinque decimi in tre o più discipline e un voto di comportamento inferiore a sei decimi