In base all'articolo 5 del d.m. 83/2008, la revoca della parità scolastica è disposta:
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
dal Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale