In base alle disposizioni dell'articolo 22 del d.lgs. 151/2001 e successive modifiche, le lavoratrici, per tutto il periodo del congedo di maternità hanno diritto a un'indennità giornaliera pari:
al 50 per cento della retribuzione
all'80 per cento della retribuzione
al 70 per cento della retribuzione
all'intera retribuzione