Il Codice Civile all'art. 1283 dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti:
producano interessi nella misura legale, se non è stato pattuito diversamente e se sono scaduti da almeno sei mesi
producano interessi nella misura legale, se non è stato pattuito diversamente e se sono scaduti da almeno dodici mesi
possano produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale, se si tratta di interessi dovuti per almeno sei mesi
possano produrre effetti dal giorno della domanda giudiziale, se si tratta di interessi dovuti per almeno dodici mesi