L'articolo 3-bis del Codice Penale così recita: Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice Penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.. Esso dunque pone il principio:
della riserva di codice
della riserva di legge
della riserva di giurisdizione
della riserva di materia