Le contribuzioni obbligatorie alle istituzioni di previdenza e assistenza, secondo quanto previsto dall'articolo 2115 del Codice Civile:
sono dovute al 100% dal lavoratore
sono dovute al 100% dal datore di lavoro
sono dovute all'80% dal datore di lavoro
sono dovute sia dal prestatore di lavoro, sia dal lavoratore, in parti uguali