A norma dell'art. 1283 del Codice Civile, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo:
dal giorno della sentenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi
dal giorno della sentenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno tre mesi
dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno tre mesi