A norma dell'art. 14 della legge n. 146/1990, in caso di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche dei contratti collettivi concernenti l'individuazione delle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, comma 2 della stessa legge:
| il Ministero del Lavoro può indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso | |
| il Ministero del Lavoro deve indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso | |
| il Ministero del Lavoro adotta una regolamentazione sostitutiva delle clausole cui si riferisce il dissenso, se questo non termina entro un certo limite | |
| la Commissione di garanzia può indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso |