A norma dell'art. 2096 del Codice Civile, nella costituzione del rapporto di lavoro, durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto:
con obbligo di preavviso a carico del solo lavoratore e quello di indennità a carico del solo datore
solo con l'obbligo del preavviso
senza obbligo di preavviso o di indennità
con l'obbligo del preavviso ed eventualmente di un'indennità a carico del datore