A norma dell'articolo 361 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che ometta di denunciare all'Autorità Giudiziaria un reato perseguibile d'ufficio di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni, è punito:
con l'ammenda, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa negli altri casi
sempre con la reclusione
sempre con la multa
con la reclusione, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa negli altri casi