A norma dell'articolo 361 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che ometta di denunciare all'Autorità Giudiziaria un reato perseguibile d'ufficio di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni, è punito:
sempre con la multa
sempre con la reclusione
con la reclusione, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa negli altri casi
con l'ammenda, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa negli altri casi