A norma dell'articolo 42 del d.lgs. 81/2015, relativo all'apprendistato, se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue:
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
per altri quattro mesi come contratto di apprendistato di primo livello
come lavoro subordinato di tipo intermittente
per altri sei mesi come contratto di apprendistato di secondo livello