A norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altro istituto scolastico:
su autorizzazione del dirigente scolastico, sentito il DSGA
su autorizzazione del DSGA, sentita la giunta esecutiva
su autorizzazione del DSGA, sentito il dirigente scolastico
su autorizzazione del dirigente scolastico, sentito il consiglio di istituto