Qualora si riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge n. 196/2009 (art. 17, comma 13):
il Ministro competente ne dà notizia alla Corte dei conti che assume le necessarie iniziative
il Ministro competente ne dà notizia al Consiglio dei Ministri; il Presidente del Consiglio riferisce quindi in parlamento, ai fini delle opportune manovre correttive
il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce in Parlamento
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione