Quando, ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 174/2016, l'Amministrazione o il titolare del credito erariale ha l'obbligo di avviare l'azione di recupero del credito come conseguenza dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti?
| Immediatamente, a seguito della comunicazione del titolo giudiziario esecutivo | |
| Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del titolo giudiziario esecutivo | |
| Entro il termine di 30 giorni che inizia a decorrere 30 giorni dopo la comunicazione del titolo giudiziario esecutivo | |
| Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del titolo giudiziario esecutivo |