Quando, ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 174/2016, l'Amministrazione o il titolare del credito erariale ha l'obbligo di avviare l'azione di recupero del credito come conseguenza dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti?
Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del titolo giudiziario esecutivo
Immediatamente, a seguito della comunicazione del titolo giudiziario esecutivo
Entro il termine di 30 giorni che inizia a decorrere 30 giorni dopo la comunicazione del titolo giudiziario esecutivo
Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del titolo giudiziario esecutivo