Secondo disposto dal Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in:
| tre anni dal giorno in cui il fatto si è verificato | |
| un anno dal giorno in cui il fatto si è verificato | |
| dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato | |
| cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato |