Secondo l'art. 1356 del Codice Civile, l'acquirente di un diritto, in pendenza della condizione sospensiva:
può compiere atti conservativi
può compiere solo atti che aumentano il godimento del bene da parte del titolare
non può compiere alcun atto nei confronti del diritto condizionato
può sempre esercitare, anche se temporaneamente, il diritto