Secondo l'art. 1361 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge o differente pattuizione, nel caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, da quale momento sono dovuti i frutti percepiti?
Dal giorno in cui la condizione si è avverata
Dal giorno di stipula del contratto
Dal giorno precedente a quello in cui la condizione si è avverata
Dal giorno successivo a quello in cui la condizione si è avverata