Secondo l'art. 1751-bis del Codice Civile, nel contratto di agenzia, il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto, NON può eccedere la durata di:
un anno successivo all'estinzione del contratto
tre anni successivi all'estinzione del contratto
due anni successivi all'estinzione del contratto
cinque anni successivi all'estinzione del contratto