Secondo l'art. 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non penalmente rilevante né derivante dalla circolazione dei veicoli, si prescrive entro:
| cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato | |
| un anno dal giorno in cui il fatto si è verificato | |
| dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato | |
| tre anni dal giorno in cui il fatto si è verificato |