Secondo l'art. 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non penalmente rilevante né derivante dalla circolazione dei veicoli, si prescrive entro:
cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
un anno dal giorno in cui il fatto si è verificato
dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
tre anni dal giorno in cui il fatto si è verificato