Secondo l'articolo 1389 del Codice Civile, quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante, che non sia vietato al rappresentato:
basta che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto, anche se il rappresentato non sia legalmente capace
avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto, non è necessario che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere
basta che il rappresentato abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto
basta che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto, sempre che il rappresentato sia legalmente capace