Secondo l'articolo 2 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA siglato il 6 marzo 2019, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità:
| per un quinquennio | |
| per l'anno successivo | |
| per il triennio successivo | |
| per il biennio successivo |