Secondo l'articolo 2 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA siglato il 6 marzo 2019, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità:
per un quinquennio
per l'anno successivo
per il triennio successivo
per il biennio successivo