Secondo l'articolo 23 della legge 300/1970, i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato:
di chiedere al datore di lavoro di sospendere l'attività per un massimo di quattro ore giornaliere
a fruire di permessi non retribuiti
di chiedere al datore di lavoro di sospendere l'attività per un massimo di due ore giornaliere
a fruire di permessi retribuiti