Secondo quanto disposto dall'art. 1314 del Codice Civile, se vi sono più debitori o creditori e l'obbligazione non è solidale e ciascun creditore può domandare il soddisfacimento del credito solo per la sua parte e il debitore non è tenuto a pagare che per la sua parte, l'obbligazione è detta:
infungibile
indivisibile
fungibile
divisibile