Secondo quanto disposto dall'art. 1316 del Codice Civile, se la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti, l'obbligazione è qualificata come:
| solidale | |
| infungibile | |
| indivisibile | |
| fungibile |