Secondo quanto disposto dall'articolo 1394 del Codice Civile, il contratto concluso dal rappresentante in conflitto con gli interessi del rappresentato è:
sempre annullabile se il terzo era a conoscenza della sussistenza del conflitto d'interesse
annullabile su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo
sempre nullo
sempre annullabile