Secondo quanto stabilito dalla legge 604/1966, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'impugnazione del licenziamento:
deve avvenire esclusivamente in via giudiziale, entro sessanta giorni dalla sua ricezione
deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, entro sessanta giorni dalla sua ricezione
deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, entro 5 anni dalla sua ricezione
deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, entro 30 giorni dalla sua ricezione