Secondo quanto stabilito dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, in caso di rovina e difetti di cose immobili, l'appaltatore è responsabile se tale circostanza si verifica dopo che il certificato di collaudo abbia assunto carattere definitivo?
No, affinché sia responsabile, la stazione appaltante deve denunciare tale circostanza prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo
No, l'assunzione del carattere definitivo del certificato di collaudo esonera l'appaltatore da ogni responsabilità verso la Pubblica Amministrazione
Sì, l'appaltatore è sempre responsabile nei confronti della stazione appaltante salvo che siano stati svolti altri interventi di manutenzione e/o costruzione da altro/i appaltatore/i, come definito dall'art. 1669 del Codice Civile
Sì, l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, purché tale circostanza si verifichi nel corso di dieci anni dal compimento e sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta come disposto dall'art. 1669 del Codice Civile