Secondo una delle previsioni generali, ai sensi degli artt. 1418 e 1344 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:
il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
il consenso fu estorto mediante violenza morale
la causa costituisce mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa
una delle parti era legalmente incapace di contrarre