5.58 Le misure generali di tutela previste dall'art. 15, d. lgs. n. 81/2008, comprendono, tra le altre,
la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
la priorità delle misure di protezione individuale rispetto alle misure di protezione collettiva
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi