5.350 Ai sensi dell'art. 9, c. 1, d. lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a un semestre
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a un trimestre
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a un mese