5.350 Ai sensi dell'art. 9, c. 1, d. lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
| Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni | |
| Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a un semestre | |
| Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a un trimestre | |
| Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a un mese |