5.351 Ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 66/2003, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e la cui durata sono stabilite
dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. Al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo, è prevista un'estensione della durata della pausa di almeno 15 minuti
dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo
dai contratti individuali di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo
dai contratti individuali di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. Al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo, è prevista un'estensione della durata della pausa di almeno 15 minuti