5.353 Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica
l'art. 2112 del c.c.
l'art. 2087 del c.c.
l'art. 2136 del c.c.
l'art. 2103 del c.c.