A norma dell'articolo 1386 del Codice Civile, colui che recede avendo ricevuto un importo a titolo di caparra penitenziale dalla controparte:
deve restituire il triplo dell'importo ricevuto
deve restituire il doppio dell'importo ricevuto
non deve in ogni caso restituire la caparra
deve restituire l'importo ricevuto