Ai sensi dell'art. 1993 del Codice Civile, il debitore NON può opporre al possessore del titolo di credito:
le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo
le eccezioni di forma
le eccezioni di merito nel contesto dell'emissione del titolo
le eccezioni che dipendono da difetto di capacità al momento dell'emissione