Ai sensi dell'art. 1408 del Codice Civile, il cedente di un contratto a prestazioni corrispettive è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, dal momento in cui:
il cessionario adempie le obbligazioni assunte
il cessionario viene a conoscenza dell'accettazione, da parte del cedente, della proposta di cessione
il cedente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte del cessionario, della proposta di cessione
la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo, salvo che il contraente ceduto abbia dichiarato di non liberare il cedente