Secondo quanto disposto dall'art. 1282 del Codice Civile, i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi:
di pieno diritto soltanto se vantati dall'erario
solo se questi siano stati convenuti espressamente tra le parti
solo se l'obbligazione deriva da atto illecito
di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente